IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 18 dicembre 1968, n. 1468, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 contenente il piano di sviluppo dell'Universita' per il triennio 1991-93; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, concernente l'ordinamento didattico dei diplomi universitari, ed in particolare il comma 2 dell'art. 15; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 20 gennaio 1995; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Salerno, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, e' ulteriormente modificato come appresso. Art. 68. - La facolta' di economia conferisce la laurea in: economia e commercio; scienze statistiche e attuariali; e i diplomi in: economia e gestione dei servizi turistici; operatore giuridico d'impresa. Art. 72. - Diploma universitario di operatore giuridico d'impresa. 1) Il corso di diploma di operatore giuridico d'impresa e' destinato alla formazione di privati amministratori, fornendo loro le conoscenze giuridiche ed operative necessarie per svolgere tale attivita' nell'ambito di un'azienda privata. Il corso di diploma di operatore giuridico d'impresa ha durata triennale. Il corso di diploma universitario di operatore giuridico d'impresa comprende sedici annualita' d'insegnamento ed una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base; si conclude con un esame di diploma. Sono titoli di ammissione i diplomi di maturita' degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennali o equiparati. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. 2) Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea in economia e commercio e in scienze statistiche e attuariali, nonche' del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, sono riconosciuti totalmente o parzialmente gli esami sostenuti con esito positivo nel corso di diploma di operatore giuridico d'impresa, purche' i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea o di diploma al quale si chiede l'iscrizione, anche in relazione al sistema dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. Il precedente comma disciplina anche il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo nei suddetti corsi di laurea o di diploma ai fini del conseguimento del diploma universitario di operatore giuridico d'impresa. Le strutture didattiche competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di laurea e corsi di diploma. 3) Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica: a) individua, nel rispetto di quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella tabella III allegata al decreto ministeriale 11 febbraio 1994, gli insegnamenti fondamentali obbligatori; b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalita' degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica; c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del diploma universitario; d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi. 4) Ai fini della determinazione delle discipline afferenti alle aree disciplinari di cui al successivo punto 6), sono vigenti in via esclusiva le seguenti afferenze, individuate sulla base dei raggruppamenti riportati in Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1992, n. 46-bis (professori prima fascia) e 4 settembre 1990, n. 70-bis (professori seconda fascia): 1) area del diritto civile: N0110 N011 2) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo: N0411 N0412 N0500 N041 N050 3) area del diritto commerciale: N0211 N0213 N021 N023 4) area del diritto comparato, internazionale e comunitario: N0130 N0420 N0800 N013 N042 N080 5) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale: N0300 N030 6) area del diritto penale: N1021 N1022 N102 7) area storico-giuridica: N1101 N1200 N110 N120 8) area della finanza e della contabilita' aziendale: P0210 P0220 P021 P022 9) area delle scienze dell'amministrazione: Q0200 Q020 10) area dell'economia politica: P0112 11) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione: P0210 P0220 P0230 P021 P022 P023 12) area del diritto bancario e del mercato finanziario: N0212 13) area del diritto tributario: N0701 N070 Ai fini previsti dal presente ordinamento i raggruppamenti delle discipline saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990. 5) La struttura didattica competente stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle prove di idoneita' e dell'esame di diploma. 6) Per il corso di diploma universitario in operatore giuridico d'impresa sono fondamentali le seguenti dieci aree disciplinari: 1) area del diritto civile; 2) area del diritto costituzionale e del diritto amministrativo; 3) area del diritto commerciale; 4) area del diritto comparato, internazionale e comunitario; 5) area del diritto del lavoro e della previdenza sociale; 6) area del diritto penale; 7) area storico-giuridica; 8) area della finanza e della contabilita' aziendale; 9) area delle scienze dell'amministrazione; 10) area dell'economia politica. Per ciascuna delle aree sopracitate, le strutture didattiche rendono obbligatoria almeno un'annualita' d'insegnamento (anche divisibile in moduli semestrali). E' obbligatorio un insegnamento per ciascuna delle seguenti tre aree disciplinari: 1) area dei metodi organizzativi e gestionali dell'amministrazione; 2) area del diritto bancario e del mercato finanziario; 3) area del diritto tributario. Gli altri insegnamenti necessari per completare i piani di studio degli studenti sono individuati dalla struttura didattica fra gli insegnamenti attivabili presso le facolta' di giurisprudenza e di economia. Fisciano, 29 marzo 1995 Il rettore: RACINARO